Obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass)

Come noto il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 ha esteso dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) a chiunque svolga un’attività lavorativa nei settori pubblici o privati, ai fini dell’accesso ai luoghi ove tale attività svolta.

Tale obbligo trova applicazione anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
A tal fine, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati del controllo che avviene (esclusivamente) con le modalità previste da DPCM del 17 giugno 2021 mediante la scansione del c.d. QR Code apposto sullo stesso, utilizzando la App “Verifica C19”.

I lavoratori, pubblici e privati, che comunichino al datore di lavoro di non essere in possesso del green pass ovvero che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati, al fine di tutelare la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, quali assenti ingiustificati sino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata i lavoratori non hanno diritto alla retribuzione o ad altro compenso, comunque denominati.

Per i lavoratori che, pur non essendo in possesso di valido green pass accedano comunque ai luoghi di lavoro, trovano applicazione anche le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti.
Con esclusivo riferimento alle imprese del settore privato che occupano meno di 15 dipendenti, il datore ha la facoltà di sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione. La sospensione ha una durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sua sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile per una sola volta e non oltre il 31 dicembre
2021.

Il Decreto prevede specifiche sanzioni sia in capo ai datori di lavoro che omettano i controlli previsti che in capo ai lavoratori che vengano trovati sprovvisti di valido green pass.

Più precisamente, il Prefetto può disporre:
▪ una sanzione amministrativa di importo da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che non
ottemperino all’obbligo di verifica ovvero che non definiscano, entro il 15 ottobre, le modalità organizzative per i controlli;
▪ una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600 a 1500 euro per i lavoratori, pubblici o privati, che accedano ai luoghi di lavoro in mancanza di valido green pass.